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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.44. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.44.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. I commi da 1 a 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

  1. Ai fini del presente articolo, per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, stipulati a qualsiasi finalità, compresa quella turistica, dal titolare di diritto reale sull'immobile, dal locatario dello stesso o dal comodatario, di durata non superiore a 30 giorni, ivi compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia del locali stipulati direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero per il tramite di piattaforme telematiche che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

  2. Gli immobili locati, per intero o solo in parte, secondo i contratti di cui al comma 1 mantengono la destinazione ad uso abitativo e non sono assimilabili alle strutture ricettive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

  3. A decorrere dal 1o giugno 2017, sui canoni e corrispettivi lordi derivanti dai contratti di cui al comma 1, in cui il locatore agisca in qualità di persona fisica al di fuori dell'attività di impresa, nonché nell'ambito dell'offerta di alloggio a titolo oneroso in strutture ricettive non imprenditoriali disciplinate ai sensi delle normative turistiche regionali, si applicano le disposizioni sulla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con l'aliquota del 21 per cento, salva opzione per il regime ordinario da esercitare in dichiarazione dei redditi.

  4. I soggetti che, senza incassare o intervenire nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi di cui al comma 1, esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

  5. Al fine di contrastare l'evasione fiscale, la cedolare secca di cui al comma 2 si applica con l'aliquota del 10 per cento anche qualora il contratto di cui al comma 1 sia concluso per il tramite di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero per il tramite delle piattaforme telematiche di cui al comma 1, a condizione che i relativi canoni o corrispettivi siano incassati da tali soggetti tramite metodi di pagamento tracciabili e che tali soggetti operino, in qualità di sostituti d'imposta, la ritenuta della cedolare secca in misura ridotta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario. Tali soggetti provvedono al versamento delle suddette ritenute con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla loro certificazione e dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La comunicazione dei dati di cui al precedente comma 4 è assolta mediante la certificazione e la dichiarazione di cui al periodo precedente. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione dei regime di cui al presente comma, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non fiscalmente residenti in Italia né ivi stabiliti, ma operanti da uno Stato che consente lo scambio di informazioni e che abbiano optato per la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite in luogo di locatori, possono scegliere di adempiere gli obblighi di cui al comma 5 direttamente dal loro luogo di stabilimento ovvero tramite rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  5-ter. L'adempimento degli obblighi di cui al comma 5-bis da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e delle piattaforme telematiche operanti in libera prestazione di servizi da un altro Stato membro non comporta la presenza di una stabile organizzazione in Italia di tali soggetti.

  5-quater. L'accesso ai dati comunicati dai soggetti di cui al comma 5 è consentito esclusivamente alle amministrazioni fiscali e finanziarie dello Stato, le quali assicurano idonee misure organizzative e di sicurezza per evitare ogni ulteriore circolazione dei dati personali dei contribuenti non strettamente necessaria per finalità di accertamento e controllo degli adempimenti fiscali previsti dalla presente legge.

  5-quinquies. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «coloro che alloggiano nelle strutture ricettive» sono aggiunte le parole: «o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

  5-sexies. All'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole: «coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città» sono aggiunte le parole: «o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50» e le parole: «da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione» sono sostituite dalle parole: «da applicare, esclusivamente secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _18.250.000;

   2019: _18.250.000;

   2020: _18.250.000.

ex 3. 172.