Dopo il comma 96, aggiungere il seguente:
96-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sostituire l'articolo 11, con il seguente:
Art. 11. _ 1. Il Fondo di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018;
2. Ai fini della concessione di finanziamenti a favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali per l'anno 2018 sono destinati 200 milioni di euro;
3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti di cui al comma 2.
Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
621-bis. Il prelievo erariale unico sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementato di due punti percentuali.