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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.427. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.427.

  Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:

  95-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, i trattamenti pensionistici vigenti sono sostituiti dalle seguenti prestazioni:

   a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente, in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, al raggiungimento del requisito di età anagrafica pari a 63 anni;

   b) «pensione di anzianità», conseguita esclusivamente, a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un'anzianità contributiva pari ad almeno 41 anni.;

   c) «pensione con quota», conseguita esclusivamente al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e contributiva, con un minimo di 40 anni di contributi ovvero di 60 anni di età anagrafica.

  95-ter. Per il periodo 2017-2019, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalle disposizioni vigenti e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

  95-quater. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che ha esercitato la facoltà di cui al comma 2 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalle disposizioni vigenti e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

  95-quinquies. Le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, di cui al comma 2 del presente articolo, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente determinato ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità dopo aver maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti.

  95-sexies. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. L'abrogazione del comma 10 del medesimo articolo 24 ha effetto retroattivo e le riduzioni percentuali applicate sui trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014 sono restituite in rate mensili con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2018.

  Conseguentemente, all'onere a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 400 milioni di euro a valere sul d Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 45.000.000;

   2019: _ 45.000.000;

   2020: _ 45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 9.000.000;

   2019: _ 9.000.000;

   2020: _ 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca appartare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 4.000.000;

   2019: _ 4.000.000;

   2020: _ 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 19.000.000;

   2019: _ 19.000.000;

   2020: _ 19.000.000.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 378;

   b) dopo il comma 379, inserire il seguente: «379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019»;

   c) dopo il comma 597, inserire il seguente: «597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero f all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82»;

   d) a decorrere dal 1o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.

ex 21-bis. 6.