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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.426. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.426.

  Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:

  95-bis. A decorrere dal l9 gennaio 2017, i soggetti iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione dal compimento di sessantatré anni e sette mesi di età a condizione che risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 35 anni di contribuzione e che l'importo della pensione, calcolato prima dell'applicazione dell'eventuale riduzione di cui all'articolo 2, risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1o gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di cui al comma 1 a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere inferiore all'importo soglia mensile così come determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al requisito anagrafico di cui al presente comma si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

  95-ter. Il comma 10, dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 20011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

  « 10. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 41 anni. Al requisito contributivo di cui al presente comma non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni».

  95-quater. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 95-bis e 95-ter, all'articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, le parole: «nonché al requisito contributivo di cui al comma 10» sono soppresse. A decorrere dalla medesima data è abrogato il secondo periodo, del comma 2-quater, dell'articolo 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'onere si provvede a decorrere dal 2018 mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 400 milioni di euro a valere sul d Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   d) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze;

   e) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai finì del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _45.000.000;

   2019: _45.000.000;

   2020: _45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 9.000.000;

   2019: _ 9.000.000;

   2020: _ 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000;

   2019: _ 2.000.000;

   2020: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 4.000.000;

   2019: _ 4.000.000;

   2020: _ 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 19.000.000;

   2019: _ 19.000.000;

   2020: _ 19.000.000.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 378;

   b) dopo il comma 379, inserire il seguente: « 379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica, Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019»;

   c) dopo il comma 597, inserire il seguente: «597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero f all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82;

   d) A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.

ex 21-bis. 7.