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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.425. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.425.

  Dopo l'articolo 95 aggiungere i seguenti:

  95-bis. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, e, in via provvisoria per dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, con una riduzione della capacità lavorativa non inferiore all'80 per cento che abbiano in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (effettivo e continuativo) nei venticinque anni precedenti alla data della domanda di pensione, a domanda possono essere collocati in pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica.

  95-ter. I periodi di aspettativa a qualunque titolo sono da intendersi quale prestazione di lavoro continuativo ed effettivo.

  95-quater. Con effetto dall'approvazione della presente legge, per i soggetti di cui al comma 95bis, la pensione è calcolata in misura pari a quella prevista al raggiungimento dei requisiti per il collocamento a riposo di cui all'articolo 1, commi 6 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo del trattamento sarà pari al 100 per cento della base pensionabile.

  95-quinquies. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 95-bis, l'I.N.P.S. comunica al richiedente le condizioni giuridiche ed economiche relative alla pensione. Il collocamento in pensione decorre dal giorno dell'accettazione della domanda.

  95-sexies. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  95-septies. Agli oneri di cui al comma 95-bis e seguenti, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018. 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 95-septies a 95-octies.

  95-octies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  95-novies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  95-undecies. Le disposizioni di cui ai commi 90-quater e 90-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

ex 21-bis. 19.