Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:
95-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:
« 3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000».
Conseguentemente, all'onere pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 derivante dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.