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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.415. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.415.

  Dopo il comma 90 è inserito il seguente:

  90-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di sostenere il sostegno al reddito di tutti quei soggetti, percettori del trattamento pensionistico, che si trovino al di sotto della soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT ed EUROSTAT è istituito, un contributo progressivo di solidarietà a carico dei redditi da pensione, le cui percentuali di riduzione sono definite in relazione alle seguenti fasce di reddito:

   a) 0,50 per cento per gli superiori a 7 e pari a 10 volte il trattamento minimo;

   b) 0,75 per cento per gli importi superiori a 10 fino a 12 volte il trattamento minimo;

   c) 1 per cento per gli importi superiori a 12 fino a 14 volte il trattamento minimo;

   d) 1,50 per cento per gli importi superiori a 14 fino a 16 volte il trattamento minimo;

   e) 1,75 per cento per gli importi superiori a 16 fino a 18 volte il trattamento minimo;

   f) 2 per cento per gli importi superiori a 18 fino a 20 volte il trattamento minimo;

   g) 3 per cento per gli importi superiori a 20 fino a 25 volte il trattamento minimo;

   h) 4 per cento per gli importi superiori a 25 fino a 30 volte il trattamento minimo;

   i) 5 per cento per gli importi superiori a 30 fino a 35 volte il trattamento minimo;

   l) 6 per cento per gli importi superiori a 35 fino a 40 volte il trattamento minimo;

   m) 7 per cento per gli importi superiori a 40 fino a 45 volte il trattamento minimo;

   n) 8 per cento per gli importi superiori a 45 fino a 50 volte il trattamento minimo;

   o) 9 per cento per gli importi superiori a 50 fino a 55 volte il trattamento minimo;

   p) 10 per cento per gli importi superiori a 55 fino a 60 volte il trattamento minimo;

   q) 12 per cento per gli importi superiori a 60 fino a 70 volte il trattamento minimo;

   r) 14 per cento per gli importi superiori a 70 fino a 80 volte il trattamento minimo;

   s) 16 per cento per gli importi oltre 80 volte il trattamento minimo.

ex 21-bis. 17.