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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.413. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.413.

  Dopo il comma 90 sono inseriti i seguenti:

  90-bis. Ai lavoratori dipendenti e autonomi, che al momento della maturazione del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico, non abbiano maturato i requisiti contributivi, è riconosciuto il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati.

  90-ter. Il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati spetta anche al lavoratore che, pur essendo inabile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, non possieda i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'articolo 4 della citata legge n. 222 del 1984, e successive modificazioni.

  90-quater. contributi restituiti sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

  90-quinquies. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  90-sexies. Agli oneri di cui al comma 90, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018. 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 90-septies a 90-octies.

  90-septies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  90-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  90-novies. Le disposizioni di cui ai commi 90-quater e 90-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

ex 21-bis. 33.