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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.401. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.401.

  Dopo il comma 88 aggiungere il seguente:

  88-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992, dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica ai lavoratori invalidi in misura non inferiore al 35 per cento che sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni e hanno compiuto 60 anni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla suddetta disposizione si provvede, nei limiti di spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 21-bis. 63.