Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
86-bis. Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, è incrementato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma 86-ter.
86-ter Ai lavoratori e alle lavoratrici nel sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 61 per cento dell'assegno sociale, incrementato dell'1 per cento per ogni anno in più di contributi versati.
86-quater. Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 86-ter fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale.
Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.