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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.394. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.394.

  Al comma 84, lettere a) e b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 anni, con le seguenti: 20 anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 84, aggiungere i seguenti:

  84-bis. Agli oneri di cui al comma 84, valutati agli oneri di cui al comma 84, valutati in 2 miliardi e 30 milioni per ciascuno degli anni 2018. 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 84-ter a 84-quater, nonché ai sensi del comma 84-sexies.

  84-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  84-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  84-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  84-sexies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

ex 21-bis. 27.