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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.390. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.390.

  Al comma 84, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   1) sostituire le parole: «che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento» con le seguenti: «che hanno svolto per almeno sette anni nella vita lavorativa».

   2) dopo le parole: «allegato B» aggiungere le seguenti: «, ovvero se braccianti agricoli, che hanno svolto almeno settecento giorni di lavoro nei dieci anni precedenti il pensionamento,».

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

  94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».

  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate, al fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ex 21-bis. 68.