Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
83-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è fissato a 65 anni. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la disposizione di cui al presente comma.
83-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
83-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 83-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 83-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.