Al comma 82, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 16 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 è abrogato;
Conseguentemente, dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
82-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis:
1) le parole: «con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;
2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;
b) al comma 12-ter, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse;
c) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».
82-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 82-bis a 82-ter, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 82-quater a 82-quinquies, nonché ai sensi del comma 82-septies.
82-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
82-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla forni azione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».
82-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
82-septies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.