stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.382. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.382.

  Al comma 82, lettera b), le parole: gli stessi adeguamenti non vengono effettuati nel caso di speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi, sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 82, aggiungere il seguente:

  82-bis. Al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita.», sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

  94-bis. A decorrere dal 19 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».

  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ex 21-bis. 66.