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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.377. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.377.

  Sostituire il comma 82, con il seguente:

  82. Sostituire il comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il seguente:

  1. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita sono aggiornati con cadenza annuale. La variazione della speranza di vita relativa all'anno di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra il valore dell'anno di riferimento rispetto al valore registrato nell'anno precedente. Gli adeguamenti annuali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i 30 giorni. Gli stessi adeguamenti vengono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativo all'anno di riferimento.;

   e, aggiungere i seguenti commi:

  82-bis. I riferimenti al triennio, di cui ai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, devono intendersi riferita ad una cadenza annuale. Al citato comma 12-ter, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse.

  82-ter. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai precedenti commi 82 e 82-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

  94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».

  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 82 e 82-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ex 21-bis. 64.