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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.368. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.368.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

  81-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 81 nonché per le aree di crisi non complessa sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che sono assegnati e ripartiti tra le regioni con la medesima procedura di cui all'articolo 44 comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

  Conseguentemente, dopo il comma 597, aggiungere i seguenti:

  «597-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate, le seguenti modifiche:

   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

   b) al comma 69 le parole: “ai commi da 65 a 68” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 65 e 66”.

  597-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole; “sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare” sono sostituite con le seguenti: “sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare”.

  597-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare”;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo, periodo, le parole: “nella misura del 96 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'82 per cento del loro ammontare”;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'82 per cento”.

  597-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 597-bis a 597-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  597-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 597-bis e 597-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

ex 21. 26.