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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.360. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.360.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:

  «80-bis. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2021. A decorrere dal lo gennaio 2018, la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita: "a) almeno 63 anni di età".

  80-ter. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, e prorogata, con le medesime modalità fino al 31 dicembre 2022.

  80-quater. All'articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si intendono soddisfatte anche per le domande di cancellazione presentate entra il 31 gennaio 2017 ”».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 80-bis a 80-quater, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ex 20-bis. 6.