Dopo il comma 79, aggiungere i seguenti:
79-bis. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2021, A decorrere dal 1o gennaio 2018; la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita: « a) almeno 63 anni di età;».
79-ter. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2022.
79-quater. All'articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si intendono soddisfatte anche per le domande di cancellazione presentate entro il 31 gennaio 2017».
Conseguentemente, all'onere pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano net corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
d) quanto a 166 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
Conseguentemente, dopo il comma 379 aggiungere il seguente:
319-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nei settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 600 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: _45.000.000;
2019: _45.000.000;
2020: _45.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
2018: _1.000.000;
2019: _1.000.000;
2020: _1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2018: _2.000.000;
2019: _2.000.000;
2020: _2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
2018: _9.000.000;
2019: _9.000.000;
2020: _9.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
2018: _2.000.000;
2019: _2.000.000;
2020: _2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2018: _1.000.000;
2019: _1.000.000;
2020: _1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
2018: _4.000.000;
2019: _4.000.000;
2020: _4.000.000, Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2018: _1.000.000;
2019: _1.000.000;
2020: _1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2018: _19.000.000;
2019: _19.000.000;
2020: _19.000.000.