Dopo il comma 75 aggiungere i seguenti:
75-bis. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, atto a garantire una detrazione pari al 50 per cento del costo di acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), per i titolari degli immobili di cui all'articolo 1117-bis del Codice Civile e con un numero di unità abitative superiore a dieci, che decidano di dotarsene attraverso una domanda presentata allo stesso Ministero. Al fine di accedere al fondo, è fatto obbligo per lo stesso di attestare la partecipazione di almeno uno ogni dieci residenti del condominio di età non inferiore ai 16 anni, ad un corso di formazione e di addestramento in Basic Life Support _ Defibrillation (BLS-D) per i soccorritori non medici, così come stabilito dal decreto interministeriale 18 marzo 2011.
75-ter. Le modalità di presentazione delle domande, accesso ed elargizione dell'agevolazione prevista dal comma 75-bis, sono stabilite dal Ministero dell'economia e finanze, con proprio provvedimento, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella 2, Stato di Previsione del Ministero dell'Economia e Finanze missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi di riserva e speciali», sono apportate le seguenti modifiche:
2018
CP: _10.000.000
CS: _10.000.000
2019
CP: _10.000.000
CS: _10.000.000
2020
CP: _10.000.000
CS: _10.000.000