Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
74-bis. È istituto, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo nazionale per i centri di recupero della fauna selvatica di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 31 della legge del 29 luglio 2010, n. 120, destinato al funzionamento e alla conduzione dei centri regolarmente autorizzati, gestiti dalle associazioni ambientalistiche riconosciute e dalle associazioni di volontariato.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: -8.000.000;
CS: -8.000.000.
2019:
CP: -8.000.000;
CS: -8.000.000.
2020:
CP: -8.000.000;
CS: -8.000.000.