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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.322. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.322.

  Dopo il comma 74 aggiungere i seguenti:

  74-bis. Ai fini dell'applicazione dei regimi fiscali speciali in materia di imposte dirette e indirette, si presumono non agricole le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative nonché gli imprenditori agricoli in forma societaria, come definiti al comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, appartenenti a un gruppo di imprese verticalmente o orizzontalmente integrato e collegate o controllate, direttamente o indirettamente, da società di capitali che non rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

  74-ter. Non possono in ogni caso qualificarsi agricole le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative nonché gli imprenditori agricoli in forma societaria, come definiti al comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. appartenenti a un gruppo di imprese verticalmente o orizzontalmente integrato e collegate o controllate, direttamente o indirettamente, da società di capitali che, indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non esercitano effettivamente le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, ivi comprese le attività di natura finanziaria, o di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

  74-quater. In presenza delle condizioni di cui ai commi 74-bis e 74-ter la società interessata può interpellare l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, fornendo la dimostrazione dell'attività agricola effettivamente svolta ovvero che il collegamento o controllo, diretto o indiretto, con società di capitali non sia privo di sostanza economica ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  74-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive in relazione alle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente comma.

  74-sexies. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 74-quater ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.

  74-septies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 74-bis e seguenti entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ex 17-quater. 26.