Dopo il comma 66, aggiungere i seguenti:
66-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì per i lavoratori stagionali e calcolata per ogni lavoratore impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
66-ter. A copertura delle disposizioni di cui al comma 66-bis, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 66-quater e 66-quinquies.
66-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento».
66-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».