Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
65-bis. A decorrere dall'anno 2018 sugli acquisti di biopesticidi e fitofarmaci organici è riconosciuta una detrazione dell'imposta pari al 50 per cento dei costi sostenuti e comunque non superiori a 5000 euro annui. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite massimo di spesa di euro 50.000.000 annui.
Al comma 41, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
c) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
d) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
d) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
e) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
f) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.