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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.297. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.297.

  Dopo il comma 64, aggiungere i seguenti:

  64-bis. Le lavoratrici donne che abbiano compiuto il sessantatreesimo anno di età, che siano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai venticinque anni, nei limiti delle risorse di cui al comma 64-ter, possono richiedere la copertura contributiva previdenziale, fino ad un massimo di cinque anni, per i periodi di interruzione dell'attività lavorativa verificatisi nei venti anni precedenti all'atto della richiesta. I periodi di interruzione lavorativa di cui al primo periodo del presente comma non possono comunque essere superiori, nel loro complesso ad otto anni.

  64-ter. Per le finalità di cui al comma 64-bis è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato «Integrazione Donna» con una dotazione pari a 50.000.000 di euro per ciascuno degli dal 2018 al 2027.

  64-quater. Le modalità di attuazione dei commi 64-bis e 64-ter sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

   a) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui al comma 64-bis;

   b) l'attività di monitoraggio delle richieste pervenute;

   c) la documentazione da presentare per accedere al beneficio;.

  Conseguentemente:

   al comma 41, sopprimere, la lettera b);

   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

   al comma 624 sostituire le parole da: 180.008.500 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 130.008.500 euro per l'anno 2021, 119.304.300 euro per l'anno 2022, 73.800.700 euro per l'anno 2023, 58.596.400 euro per l'anno 2024, 89.392.100 euro per l'anno 2025, 99.387.900 euro per l'anno 2026, 91.083.600 euro per l'anno 2027.

   dopo il comma 624, aggiungere il seguente:

  624-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.»;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 40.000.000;

   2019: _ 40.000.000;

   2020: _ 40.000.000.

ex 16. 49.