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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.28. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.28.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

   1-bis) al comma 1-sexies, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le spese per la redazione dell'Attestato di prestazione energetica di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015, fino a un valore massimo di 10.000 euro e nel limite complessivo di spesa non superiore a 20 milioni di euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «al commi 65 e 66».

  3-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare».

  3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 94 per cento del loro ammontare»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2006, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  3-septies. Le modifiche introdotte dai commi da 3-ter a 3-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso ai 31 dicembre 2017.

ex 3. 78.