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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.277. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.277.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:

  50-bis. L'esonero di cui al precedente comma, nella misura del 100 per cento del contributo, si applica, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, alle assunzioni di collaboratori di studio, assistenti sanitari, infermieri professionali e altre professionalità effettuate dai medici di assistenza primaria della medicina generale presso i propri ambulatori. L'esonero contributivo di cui al periodo precedente si applica anche ai neo assunti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 100 milioni di euro a partire dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ex 16. 80.