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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.276. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.276.

  Al comma 50, sostituire le parole: nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. con le seguenti: nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

  Conseguentemente, dopo il comma 653 aggiungere i seguenti:

  653-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  653-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  653-quater. Le disposizioni di cui ai commi 653-ter e 653-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  653-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 653-ter e 653-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Al comma 41, sopprimere la lettera b).

ex 16. 9.