Al comma 50, sostituire le parole: nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. con le seguenti: nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Conseguentemente, dopo il comma 653 aggiungere i seguenti:
653-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
653-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
653-quater. Le disposizioni di cui ai commi 653-ter e 653-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
653-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 653-ter e 653-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Al comma 41, sopprimere la lettera b).