stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.275. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.275.

  Al comma 50, sopprimere la parola: giovanile.

  Conseguentemente, al comma 51, sostituire il primo periodo con il seguente: L'esonero spetta se il 50 per cento delle assunzioni è riservata ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e 50 per cento delle assunzioni sia riservato ai soggetti che alla medesima data abbiano superato il trentesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei sei mesi precedenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

  Conseguentemente, il comma 52 è sostituito dal seguente:

  52. Le disposizioni di cui ai commi 50 e 51 si applicano nel limite di spesa di 314 milioni di euro per l'anno 2018, di 900 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.350 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per Vanno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, stabilisce con proprio decreto le modalità attuative dei commi da 50 a 52 della presente legge.

ex 16. 78.