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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.266. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.266.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

  «49-bis. 1. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti noti pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato» che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta pari al 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, fino ad un ammontare complessivo, per ciascuna impresa, non superiore al limite annuo individuato con il decreto di cui al comma 49-ter.

  49-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui al comma 49-bis, ivi compreso l'ammontare massimo annuo della spesa sostenuta da ciascuna impresa ammissibile al l'agevolazione, da definire nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 49-quater.

  49-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 49-bis e 49-ter si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  49-quinquies. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021, destinato all'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivanti da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

  49-sexies. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 49-quinquies sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

  49-septies. Il fondo di cui al comma 49-quinquies è destinato all'acquisto di:

   a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;

   b) prodotti per la viabilità allestimento di percorsi;

   c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;

   d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

  49-octies. I prodotti di cui al comma 49-septies devono essere realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la certificazione plastica seconda vita o certificazione rilasciata da organismo del sistema ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) o da un altro organismo equivalente in ambito internazionale sulla base degli accordi EA IAF, nonché la conformità al protocollo europeo EuCertPlast ed essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004.

  49-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative del comma 49-quinquies, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al comma 49-quinquies, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione». Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ulteriormente ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

ex 14. 15.