Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
49-bis. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica anche nel caso di fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante, entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 1o gennaio 2009.
49-ter. Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012 il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 della legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è consentito nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui ai commi 49-bis e 49-ter, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.