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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.262. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.262.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

  49-bis. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  49-ter. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso dei curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.

  49-quater. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuate a norma dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 49-bis il curatore non può procedere alla vendita in sede fallimentare se, nell'ambito dell'esecuzione individuale, sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.

  49-quinquies. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 49-ter, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatta ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma Incassata ai sensi del comma 49-ter eccedente la quota che risulta spettante al creditore ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V dei titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  49-sexies. Le disposizioni dei commi 49-bis e 49-ter si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.

ex *14. 52.