Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
44-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante:
a) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.