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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.247. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.247.

  Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:

  44-bis. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 2018, per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, e applicato un canone fisso mensile per l'utilizzo e la gestione del servizio, comprensivo di tutte le commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate nel corso del mese, nonché dei costi di noleggio degli apparecchi.

  44-ter. Il canone di cui al comma precedente, applicato ad ogni apparecchio dai prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di pagamento mediante carta, non deve superare il limite massimo di 20 euro mensili.

  44-quater. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

  44-quinquies. Al comma 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: «delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «del canone mensile, nonché».

  44-sexies. Il CICR adotta disposizioni applicative dei commi 44-bis e seguenti, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali, si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

ex 13. 4.