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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.243. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.243.

  Al comma 41, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

  43-bis. A decorrere dall'anno 2018 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

  43-ter. Agli oneri del comma 43-bis si provvede ai sensi dei commi da 43-quinquies a 43-septies.

  43-quinquies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare».

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»

  43-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 82 per cento».

  96-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 43-quater a 43-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

   96-octies. Le modifiche introdotte dai commi 43-quinquies a 43-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede a decorrere dall'anno 2018 alla riduzione di 50 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 12. 18.