stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.236. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.236.

  Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

  43-bis. A decorrere dall'anno 2018 le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.

  43-ter. Al comma 41 la lettera b) è soppressa;

  43-quater Agli oneri del comma 43-bis si provvede ai sensi dei commi da 43-quinquies a 43-septies.

  43-quinquies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  43-sexies Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  43-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 43-quater a 43-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corsa al 31 dicembre 2017.

  43-octies. Le modifiche introdotte dai commi 43-quinquies a 43-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  43-novies. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede a decorrere dall'anno 2018 alla riduzione di 50 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 12. 1.