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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.224. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.224.

  Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

  39-bis. All'articolo 63 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I»;

   b) dopo il comma 1, inserirci seguenti:

  «1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

   c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  1-ter. I veicoli indicati al comma precedente sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'EM mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.».

   c) sostituire il comma 4 con il seguente: «I veicoli di cui ai commi precedenti sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in 51,64 euro per gli autoveicoli ed in 25,82 per i motoveicoli.

  39-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 39-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo l, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

ex 10. 4.