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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.220. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.220.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

  39-bis. Al fine della realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche e incentivarne l'utilizzo nonché per lo sviluppo del mercato sulla mobilità elettrica, alle spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati, nel limite massimo di 100 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

ex 10. 32.