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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.219. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.219.

  Dopo comma 39 sono aggiunti i seguenti:

  39-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche nonché lo sviluppo del mercato sulla mobilità elettrica, alle spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, ivi incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 ci si provvede attraverso quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 39-ter.

  39-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

ex 10. 42.