Dopo il comma 678, aggiungere il seguente:
678-bis. All'articolo 2257 del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni sono apportate, senza ulteriori e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2019»;
b) al comma 1-bis, le parole: «15 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2019».