Dopo il comma 669, aggiungere il seguente:
669-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni;
a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
b) al comma 1-bis le parole: «15 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».