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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1975. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1975.

  Dopo il comma 658, aggiungere i seguenti:

  658-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti il «Fondo per il recupero e riuso abitativo degli immobili delle amministrazioni pubbliche e privati inutilizzati da destinare alle famiglie in disagio economico e sociale» con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018, al fine di consentire la definizione del piano di riuso degli immobili pubblici e privati inutilizzati, previsto dalla Circolare del Ministro dell'interno 19 settembre 2017, e dell'invio da parte delle Prefetture della mappature dei citati immobili alla Cabina di Regia istituita dalla citata circolare, nonché ai fini della individuazione delle necessarie risorse economiche per procedere al piano di riuso degli immobili inutilizzati.

  658-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cabina di Regia istituita dalla Circolare del Ministro dell'interno 1o settembre 2017 è integrata dal Ministro delle infrastrutture e trasporti o un suo delegato, dal Ministro dell'economia e commercio o da un suo delegato, da un rappresentante di Federcasa, associazione enti gestori immobili di edilizia residenziale pubblica, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio e dai rappresentanti dei sindacati inquilini maggiormente rappresentativi.

  658-quater. All'onere di cui al comma 658-bis si provvede con quota parte: delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 658-quinquies e 658-sexies del presente articolo.

  658-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  658-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»; all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96, per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  658-septies. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 eccedenti la quota parte di cui al comma 3, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

  Conseguentemente, all'articolo 1 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:

  621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019, 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

ex 101-bis. 6.