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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1953. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1953.

  Al comma 652, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: altro titolo equivalente aggiungere le seguenti: o che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, indi dopo il comma 655 aggiungere i seguenti:

  655-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 652, pari a 950 milioni di euro si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi da 655-ter a 655-sexies.

  655-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  655-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  655-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 655-ter e 655-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  655-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 655-ter e 655-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.

ex 100-bis. 5.