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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1949. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1949.

  Dopo il comma 651, inserire il seguente:

  651-bis. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le mieto, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per un periodo di tre anni, anche frazionato, rinnovabile per una sola volta, il pagamento della quota capitale delle rate. Dopo la definizione dell'accordo le banche ed i soggetti autorizzati all'esercizio del credito sono tenuti ad indicare nei contratti di credito la facoltà e le condizioni della sospensione della quota capitale delle rate. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, l'applicazione delle misure di cui al presente comma fino al 31 dicembre 2027.

ex 100. 14.