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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1944. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1944.

  Dopo il comma 644, aggiungere i seguenti:

  644-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   « c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880»;

   b) All'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni».

  644-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92.

ex 97. 26.