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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.192. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.192.

  Dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:

  «36-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2 lettera a) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

  36-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al camma 36-bis è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 36-bis, pari a 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 9.000.000 euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 9.000.000 euro per l'anno 2019, 9.000.000 euro per l'anno 2020 e 9.000.000 euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più, deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

ex 9. 4.