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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.184. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.184.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

  35-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari» al fine di erogare appositi contributi alle start up, micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero dell'abbigliamento e del settore calzaturiero e tessile.

  35-ter. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 35-bis sono utilizzati esclusivamente per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi.

  35-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione delle risorse di cui al Fondo di cui al comma 35-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate per le finalità di cui al comma 35-bis, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.

  35-quinquies. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al Fondo di cui al comma 35-bis non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: -5.000.000;

   2019: -5.000.000;

   2020: -5.000.000.

ex 8. 58.