Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera f), numero 5, dopo le parole: «delle utenze», sono inserite le seguenti: «, con indicazione separata del numero raggiunto con cavi e condutture proprie e utenze per le quali è erogato il solo servizio utilizzando cavi e condutture di terzi, specificando inoltre i soggetti proprietari delle occupazioni»;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata comunicazione di cui al comma 2, lettera f), comporta una sanzione pari a 10 volte l'importo minimo di cui al numero 3) della lettera f) del comma 2.».