Al comma 35 le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni di euro l'anno 2019 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'onere aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante, corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.