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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1749. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1749.

  Al comma 586, sostituire le parole: «relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici» con le seguenti: «relative a cessioni di beni ed a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, incluse le transazioni relative ad attività di e-commerce»;

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma

591. Ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui al comma 586 spetta un credito d'imposta pari all'importo dell'imposta di cui al comma 588 utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento dei debiti di cui al comma 2, lettere a), d), f) e g), del medesimo articolo, tramite modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a partire dal giorno 16 del mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ex 0. 88-bis. 23. 1.